Domande
In questa sezione puoi trovare le risposte alle domande più frequenti
Tramite il sistema PagoPA al seguente link oppure utilizzando i bollettini allegati al verbale presso gli sportelli bancari, postali e i punti abilitati.
Consulta il prospetto di sintesi dell’art. 142 del Codice della Strada” e il prospetto sintesi dell’art. 146.
Compilare il Modulo A inviarlo tramite mail a verbali.roseto@pec.it
Compilare il “Modulo A”” inviarlo tramite mail a verbali.roseto@pec.it allegando copia della denuncia di furto e/o il verbale di ritrovamento e/o la registrazione della perdita di possesso.
Compilare il “Modulo A2” e inviarlo tramite mail a verbali.roseto@pec.it allegando copia dell’atto di vendita
(N.B. non è sufficiente la procura a vendere)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore o l’obbligato in solido possono proporre entro il termine di 60 giorni dalla data di
contestazione o di notifica, ricorso al Prefetto di TERAMO, con atto da presentarsi o da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente al Prefetto,
oppure tramite questo Comando di Polizia Municipale a mezzo raccomandata A/R. Al ricorso possono essere allegati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere inoltre
richiesta l’audizione personale alla medesima autorità
Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di Pace è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione
della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio
postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato presentato ricorso ai sensi dell’art. 203 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285. L’opposizione si propone innanzi al G.d.P. di
TERAMO.
Compilare il “Modulo D” seguendo le indicazioni che vi sono riportate ed inviarlo
tramite mail a verbali.roseto@pec.it N.B.: Si prega di indicare sempre un recapito
No. In caso sia accolta l’istanza di rateizzazione, alla sanzione da corrispondere ratealmente non si applica la riduzione del 30%.